Meritano nota le ultime sentenze della giurisprudenza di legittimità in merito ai reati di guida in stato di ebbrezza ex art. 186 Codice della Strada (D. Lgs. N. 285/1992) e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti ex art. 187 Codice della Strada (D. Lgs. N. 285/1992) in concorso con il reato di omicidio colposo.
La prima sentenza è stata depositata dalla Sezione IV Penale della Corte di Cassazione in data 20 dicembre 2021 (Pres. Piccialli; Rel. Cappello).
In particolare, i giudici della Suprema Corte sanciscono come la mancanza di consenso dell’imputato al prelievo del campione ematico per l’accertamento del reato di giuda in stato di ebbrezza non costituisca una causa di inutilizzabilità patologica degli esami compiuti presso una struttura ospedaliera, posto che la specifica disciplina dettata dall’articolo 186 del Codice dalla strada – nel dare attuazione alla riserva di legge stabilita dall’articolo 13, comma 2, del Costituzione – non prevede alcun preventivo consenso dell’interessato al prelievo dei campioni. Ciò che si desume dalla stessa previsione degli illeciti penali incentrati sul rifiuto di sottoporsi all’accertamento a fondare tale conclusione, poiché l’articolo 186 (come anche l’articolo 187) non prevede alcun preventivo consenso dell’interessato al prelievo dei campioni, potendosi a esso unicamente opporre il rifiuto al controllo, e la sanzione penale che accompagna tale condotta, sancendone il disvalore, risulta incompatibile con la pretesa di un esplicito consenso al prelievo dei campioni.
La seconda pronuncia è stata depositata dalla Sezione IV Penale della Corte di Cassazione in data 10 novembre 2021 (Pres. Menichetti; Rel. Esposito).
Segnatamente, si rileva come, in tema di omicidio colposo, per la configurabilità della circostanza aggravante prevista dall’articolo 589, comma 3, n. 2, del Cp (si veda peraltro, ora, il reato di omicidio stradale di cui all’articolo 589-bis, comma 2, del Cp), non è sufficiente che il guidatore abbia assunto sostanze stupefacenti prima di porsi alla guida ma è necessario che egli intraprenda detta condotta in stato di alterazione psico-fisica determinato dalla assunzione di droghe. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità, è necessario provare non solo la precedente assunzione di sostanze stupefacenti ma che l’agente abbia guidato in stato d’alterazione causato da tale assunzione: tanto che non può essere desunto dai soli elementi sintomatici, ma richiede sia un accertamento tecnico-biologico, sia che altre circostanze provino la situazione di alterazione psico-fisica (da queste premesse, è stata annullata con rinvio la sentenza di condanna, laddove l’aggravante era stata ravvisata esclusivamente in base all’accertata positività desunta dalle analisi, senza verificarne l’incidenza sulla condotta di guida.