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Penna stilografica

La scrittura privata

La scrittura privata è un documento redatto in forma scritta che può essere figlio di una o più persone, che non necessariamente ne hanno provveduto alla stesura.

Essa contiene una dichiarazione scritta proveniente dai soggetti suoi autori, con la quale manifestano una determinata volontà. Ciò che attribuisce valore alla scrittura è la sottoscrizione della stessa dal suo autore o dai suoi autori. L’efficacia probatoria tuttavia rende necessario verificare la veridicità della sottoscrizione.

L’efficacia probatoria della scrittura privata

L’articolo 2702 del codice civile afferma:

“La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta”.

Come detto nel paragrafo precedente, bisogna accertare la veridicità della sottoscrizione della dichiarazione per attribuire forza di prova alla scrittura privata.

L’autenticità delle firme può avvenire in tre modi:

  • con l’autenticazione, mediante accertamento dell’identità dei sottoscrittori da parte di un notaio o di un altro pubblico ufficiale che attesti l’autenticità della firma apposta in sua presenza (scrittura autenticata, articolo 2703 del codice civile);
  • quando avviene il riconoscimento del soggetto contro il quale si oppone la scrittura, espressamente se costui riconosce di averla sottoscritta oppure tacitamente ex articolo 215 del codice di procedura civile (scrittura riconosciuta, articolo 2702 codice civile);
  • mediante accertamento giudiziale, quando il soggetto contro il quale si oppone la scrittura non ne riconosce la sottoscrizione e si chieda al giudice di verificarne l’autenticità (scrittura verificata, articolo 216 e seguenti del codice di procedura civile).

La scrittura privata autenticata

L’articolo 2703 del codice civile recita:

“Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
L’autenticazione consiste nell’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l’identità della persona che sottoscrive”.

Quando la sottoscrizione è stata autenticata, riconosciuta o verificata essa costituisce prova fino a querela di falso soltanto riguardo alla provenienza della dichiarazione contenuta nella scrittura e non riguardo la veridicità del contenuto. Per quest’ultima si applicano le regole generali della prova critica.

La data della scrittura privata

La data di stesura della scrittura privata è importante per l’applicazione di alcune regole e soprattutto per gli effetti della scrittura nei confronti dei terzi. In particolare, si rende opportuno valutare la data della scrittura rispetto all’avvenimento di certi fatti (anteriormente o posteriormente).

L’articolo 2704 reca la disciplina sulla data della scrittura privata nei confronti dei terzi affermando che:

“La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l’hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento.
La data della scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova.”

La scrittura privata ha data certa quando è autenticata. Quando non lo è, la data è certa in quattro momenti temporali distinti:

  • quando viene registrata ai fini fiscali
  • a partire dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica del soggetto o di uno dei soggetti che l’hanno sottoscritta
  • dal giorno in cui il suo contenuto viene riprodotto in un atto pubblico
  • dal giorno in cui si verifica un fatto che determina con certezza l’anteriorità della scrittura

Fonte: https://www.consulenzalegaleitalia.it/scrittura-privata/

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